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La commercializzazione dei prodotti ittici, rispetto delle regole e garanzie per il consumatore

I prodotti ittici rappresentano una componente importante, se non essenziale, nell'alimentazione umana, ma la loro composizione particolare li rende anche maggiormente deperibili di qualsiasi altro alimento a elevato contenuto proteico.

Ciò è dovuto alla particolare abbondanza di composti azotati non proteici nel tessuto muscolare.

Queste sostanze, che includono aminoacidi liberi e basi azotate volatili quali ammoniaca, trimetilammina, creatinina, taurina, betaine, acido urico, anserina, carnosina e istamina, sono attivamente utilizzate dai batteri durante i processi degradativi.

Nel Codice delle pratiche di manipolazione per il prodotto ittico fresco, pubblicato dalla Fao nel 1973, viene particolarmente sottolineata la necessità di svolgere con grande attenzione le operazioni preliminari di trattamento dei prodotti ittici quale garanzia di conservabilità e dunque di salubrità degli stessi.

È evidente che manipolazioni improprie quali lo scarso lavaggio e l'esposizione agli agenti atmosferici, in particolare le elevate temperature, così come l'eviscerazione o la sfilettatura grossolane, possono pregiudicare la qualità del prodotto riducendone la conservabilità sia per effetto dei fenomeni autodegradativi dei tessuti che per effetto della moltiplicazione batterica.

A tutela delle garanzie di salubrità degli alimenti ittici, la normativa italiana, recependo con il DL 531/92 la Direttiva 91/493 CEE, prevede severe regole di controllo lungo la filiera distributiva, ma come tenterò di argomentare sussistono diverse questioni che si frappongono fra la teoria e la pratica e non solo per effetto delle dicotomie fra norme sanitarie e norme commerciali.

È ben noto che la Legge 125/59 sancisce che il commercio all'ingrosso è "libero", ma lo stesso DL 531, che rende obbligatorio il controllo ispettivo su tutto il prodotto anteriormente alla prima commercializzazione, non esplicita l'obbligo al conferimento a un mercato alla produzione. Al contrario esso prevede il rilascio di deroghe per effettuare il cosiddetto "travaso in banchina".

In sostanza questo significa che il prodotto sbarcato può saltare il mercato locale ed essere avviato ad altre destinazioni, stabilimenti compresi, in modo perfettamente legittimo.

Con successive circolari, il Ministero della Sanità ha chiarito che, in tali circostanze, il responsabile dello stabilimento che riceve il prodotto non ispezionato ha l'obbligo di avvisare il servizio veterinario di zona per ottenere l'ispezione dello stesso prima di movimentarlo ulteriormente.

È bene ricordare che, diversamente dai mercati all'ingrosso ove il servizio veterinario è presente in modo organico, negli stabilimenti l'attività ispettiva è attuata "a intervalli regolari" come dice la legge.

Inoltre, compatibilmente con l'autonomia operativa dei servizi, nella maggior parte dei punti di sbarco dotati di mercato all'ingrosso il veterinario esplica le proprie funzioni ispettive quasi esclusivamente all'interno della struttura mercatale e non sulla banchina.

Non è certo sorprendente dunque che il prodotto sbarcato possa allontanarsi facilmente dalla banchina senza alcun controllo, e di conseguenza nulla impedisce che le partite sfuggano anche ai successivi controlli a destinazione, visto che si dovrebbero realizzare su chiamata del commerciante.

È evidente che l'elusione dei controlli sanitari non è fine a sé stessa, ma al contrario diviene strumentale all'evasione fiscale, mentre gli organici del servizio veterinario non sembrano poter garantire presenze quotidiane negli stabilimenti, a fronte di quotidiani acquisti effettuati direttamente in banchina durante la stagione di pesca.

Inoltre il livello dei controlli e le prescrizioni sulle modalità di trattamento dei prodotti ittici, dallo sbarco alle diverse fasi di vendita, non risultano certo omogenei sul territorio nazionale.

Può accadere che in certe situazioni sia consentita l'esposizione per la vendita dei prodotti sulle strade, spesso senza concomitante limitazione del traffico, mentre altrove la semplice mancanza di zanzariere alle finestre del mercato viene segnalata dal servizio competente come grave carenza strutturale.

A complicare il tutto c'è poi il fatto che il prodotto ittico diviene assolutamente anonimo nella catena distributiva, pertanto ciò che non viene rigorosamente controllato a monte non può essere contestato poi sui banchi delle pescherie, salvo che si presenti alterato visibilmente sul piano della freschezza.

A prescindere dalle iniziative di caratterizzazione e riconoscibilità di specifiche produzioni, che rappresentano certamente un valido ausilio per la valorizzazione e la promozione al consumo del pescato nazionale, è evidente che le problematiche esposte qui brevemente sollecitano un'attenta riflessione da parte di tutti, dagli organismi competenti a legiferare a quelli competenti ad applicare i controlli, ma non solo.

Le regole scritte, prima ancora che severe, devono risultare applicabili e applicate, senza differenze sostanziali da luogo a luogo, lasciando poche scappatoie a chi non svolge correttamente il proprio lavoro e ancora meno ai soliti furbi.

In gioco vi è certamente la tutela del consumatore, ma anche la difesa di una consistente voce produttiva dell'economia nazionale.

 

 

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